AGGIORNATI I VALORI DELLE SOCIETA COOPERATIVE

Il Decreto Interministeriale 8 agosto 2024 dispone l’adeguamento dei limiti massimi di valore monetario stabiliti in alcune fondamentali disposizioni del codice civile dedicate alla disciplina delle società cooperative. 

mercoledì 23 ottobre 2024

Il decreto interministeriale 8 agosto 2024  del Ministero del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle finanze un provvedimento molto atteso dalle cooperative e dagli operatori, elaborato e proposto al Governo da Confcooperative e dall’Alleanza delle Cooperative, che aggiorna i valori monetari contenuti in alcune disposizioni del codice civile in vigore da più di un ventennio.

 

I valori limite indicati in tali disposizioni sono rimasti infatti immutati dal 2004, a fronte di una svalutazione che negli ultimo vent'anni  ha superato il 40 per cento. Il decreto interministeriale in esame, quindi, dispone l'adeguamento.

 

Le norme del codice contenenti i limiti monetari previgenti all’adeguamento sono:

  • l’art. 2525, c. 1, c.c., fissa in 500 euro il valore nominale massimo di ciascuna azione;
  • l’art. 2525, c. 2, c.c., fissa in 100.000 euro il valore massimo della partecipazione (in quote o azioni) del singolo socio cooperatore persona fisica di società cooperativa;
  • l’art. 2519, c. 2, c.c., fissa in 1.000.000 di euro il valore massimo dell’attivo patrimoniale per poter adottare il modello s.r.l. in luogo di quello delle s.p.a.

 

Ora, prendendo atto della svalutazione monetaria intervenuta nel ventennio 2004-2024, il decreto in esame, in base all’indice di inflazione prezzi al consumo dell’Istat, ha incrementato del 43,8% i limiti massimi di valore monetario indicati ai citati articoli 2519 e 2525 del codice civile.

 

In virtù del decreto in esame:

  • nessun socio cooperatore persona fisica può avere una partecipazione superiore a 143.800 euro (non più 100 mila) (si ricorda che rimangono valide le deroghe disposte dal comma 4 del medesimo art. 2525 c.c.);
  • il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a 719 euro (non più 500);
  • il valore dell’attivo patrimoniale (al fine dell’opzione statutaria da parte delle società cooperative per l’applicazione in via residuale delle norme sulla società a responsabilità limitata, in luogo dell’applicazione ope legis delle norme sulla società per azioni) è elevato a 1.438.000 euro (non più un milione).

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