Con il decreto direttoriale n. 135 del 19 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto alla pubblicazione delle tabelle relative al costo medio orario del lavoro per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione.
La richiesta di avere le tabelle era nata proprio dal Sistema Cooperativo con il preciso scopo di dare a tutti gli operatori del settore un riferimento certo e derivante dal CCNL nell’ambito degli appalti, ancorché di natura privata.
Come noto, il CCNL unico del settore è sottoscritto anche dai committenti che però negli affidamenti delle commesse non sempre riconoscevano i costi orari derivanti dal contratto collettivo (anche da loro firmato). Adesso con le tabelle decretate sarà più agevole far valere i costi del lavoro e gli aumenti previsti nel contratto nazionale con un adeguamento dei prezzi inequivocabile. Lo strumento non risolverà tutte le problematiche legate a queste dinamiche, ma certamente è un passo in avanti molto significativo.
Il costo orario è riportato in distinte tabelle secondo le tempistiche e le tranches previste dal CCNL 6 dicembre 2024, a valere dai mesi di gennaio 2025, gennaio 2026, gennaio 2027 e giugno 2027.
Le tabelle sono suddivise per tipologia di addetti tra:
• Personale non viaggiante operai e impiegati;
• Personale viaggiante senza discontinuità;
• Personale viaggiante discontinuo – Trasporti internazionali;
• Personale viaggiante discontinuo – Trasporti nazionali;
• Personale viaggiante Driver non discontinuo e discontinuo e personale viaggiante Riders.
Il costo del lavoro determinato con il decreto, che si invia in allegato, è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) eventuali benefici previsti da normative vigenti (es. contributivi, fiscali o altri vantaggi di cui il datore può usufruire);
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri connessi all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni;
d) oneri derivanti dalla contrattazione aziendale;
e) oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
f) oneri derivanti da lavoro straordinario secondo quanto previsto dal CCNL (art. 11 c. 8 e art. 11 bis c. 2 e c. 3 del CCNL).