Con il provvedimento in oggetto, in vigore dal 9 agosto 2025 e frutto di un percorso parlamentare che ha visto convergere sul tema tutte le forze politiche, si introducono nuove disposizioni sulla conservazione del posto di lavoro e sui permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare.
Il testo, di agevole lettura, si compone di pochi articoli qui brevemente illustrati.
Articolo 1 – Conservazione del posto di lavoro
Commi 1, 2 4:
diritto a un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, non retribuito e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Durante il periodo di congedo il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici, economici o giuridici.
La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, determinati sulla base della disciplina prevista per la prosecuzione volontaria della contribuzione. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro. Al fine del periodo di congedo in esame, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata, accreditata, che ha in cura il lavoratore. Al fine della verifica delle condizioni in oggetto, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico. Per il periodo successivo alla fruizione del congedo in oggetto, il lavoratore ha priorità nell’accesso alla modalità di lavoro agile, nell’ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere. La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile.
Comma 3:
per i lavoratori autonomi affetti dalle medesime malattie diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, dall’esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente.
Articolo 2 – Permessi lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
A partire dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce (definizione piuttosto generica), oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, o aventi figli minorenni affetti dalle malattie e condizioni di invalidità in oggetto, si introduce il diritto a 10 ore annue di permesso – con relativa indennità e copertura previdenziale figurativa – per specifiche esigenze e in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione vigente o alla contrattazione collettiva nazionale.
Il diritto è riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata, accreditata.
La norma prevede espressamente che per queste 10 ore di permesso aggiuntivo trovino in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relativamente ai casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita il che, seppur non meglio precisato, potrebbe comportare l’applicazione anche di quelle clausole contrattuali previste in alcuni CCNL che escludono i giorni di assenza dal computo del periodo di comporto.
L’indennità economica da corrispondere ai lavoratori in questione andrà determinata secondo le regole previste dalla normativa in materia di malattia che, come noto, variano a seconda delle fattispecie sottostanti, quali, per esempio, la categoria del lavoratore, il numero di giorni di assenza per malattia, il ricorso o meno al ricovero in una struttura sanitaria (cfr. Portale Inps - Indennità di malattia e visite mediche di controllo). Ciò detto, l’indennità sarà erogata nel settore privato da parte del datore di lavoro con successivo recupero mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.