L'INAIL mette a disposzione delle imprese la possibilità di ottenere finanziamenti per gli interventi di prevenzione e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, proprio con il Modello OT-23 che riduce il premio dovute alle imprese per le azioni considerate meritevoli del sostegno.
Il nuovo modello ricalca sostanzialmente quello già in uso l’anno scorso, salvo parziali aggiustamenti che non ne alterano il suo impianto complessivo, ma che rispondono all’esigenza di dar seguito a modifiche legislative intervenute, per favorire una maggiore comprensione nella descrizione degli interventi ammissibili o in ultimo per l’aggiornamento in alcuni casi della documentazione probante richiesta.
Il nuovo Modello OT-23 andrà presentato entro il 28 febbraio 2026.
Rinviando per una panoramica puntuale di tutte le modifiche introdotte al modello all’illustrazione resa dall’Istituto con le istruzioni operative, l’impresa potrà chiedere la riduzione in esame qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, quindi anche nel primo biennio di attività, sempre che abbia innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso, appunto, interventi migliorativi realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.
Per le imprese che non hanno superato i primi 2 anni di attività la percentuale di riduzione rimane applicabile nella misura fissa dell’8%.
Dopo il primo biennio di attività, seguono le aliquote percentuali di riduzione, distinte per fasce dimensionali occupazionali e rimaste invariate ormai da alcuni anni:
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Lavoratori anno del triennio Riduzione
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%
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Infine, la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.