Le imprese con codice ATECO 2025 presente nell’Allegato del decreto stesso devono presentare domanda di iscrizione alla camera di commercio competente al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di ICC.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del DI 402 del 25/10/2024 (decreto del Ministero della Cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy), ai fini del riconoscimento della qualifica di ICC, una o più attività di ICC devono essere svolte in via esclusiva o prevalente, ovvero devono dar luogo, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, ad un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo.
Nel caso in cui il conservatore del registro verifichi successivamente all’avvenuta iscrizione nella sezione speciale, l’assenza dei requisiti per l’iscrizione stessa, l’ufficio del registro competente trasmette all’impresa un preavviso di cancellazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione l’impresa può trasmettere proprie osservazioni e documentazione al fine di comprovare il mantenimento dei requisiti. Il conservatore del registro delle imprese è tenuto a valutare le comunicazioni, dandone espressamente conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.