La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto, con l’art. 1, comma 860, l’obbligo per tutti gli amministratori di società di possedere una casella PEC personale e di comunicarla al Registro delle Imprese, modificando così l’art. 5 del D.L. n. 179/2012. Inizialmente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, aveva definito alcuni chiarimenti circa l’ambito di applicazione della nuova normativa, termini temporali, conseguenze in caso di omissione dell’adempimento.
In particolare, con tale nota è stato precisato che ogni amministratore deve disporre di una PEC personale diversa da quella aziendale e che le società già costituite al 1° gennaio 2025 avevano inizialmente tempo fino al 30 giugno 2025 per effettuare la prima comunicazione, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c..
Tuttavia, nella fase iniziale di applicazione della normativa, alcune Camere di Commercio hanno adottato interpretazioni non conformi agli orientamenti interpretativi ministeriali, sostenendo che fosse possibile utilizzare la PEC aziendale anche per gli amministratori, considerando non vincolante la scadenza del 30 giugno 2025, nonché circoscrivendo l’obbligo ai soli casi di nuova nomina o rinnovo delle cariche amministrative.
Il MIMIT, con l’ultima Nota n. 127654 del 25 giugno 2025, ha confermando le linee interpretative e le indicazioni operative fornite con la precedente nota del 12 marzo 2025 e, come unico elemento di differenza rispetto alla precedente posizione, disponendo il rinvio al 31 dicembre 2025 del termine ultimo per la comunicazione della PEC degli amministratori delle società preesistenti alla data del 1° gennaio 2025.
In conclusione, alla luce di quanto riportato nelle due note del MIMIT del 12 marzo e del 25 giugno 2025, si ritiene opportuno riepilogare le indicazioni operative inerenti all’obbligo delle PEC individuali degli amministratori:
- sono tenute all’obbligo di comunicazione tutte le imprese costituite in forma societaria, sia neo-costituite che preesistenti alla data del 1° gennaio 2025;
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 dovranno comunicare la PEC dell’amministratore con il deposito della pratica di iscrizione; > le imprese preesistenti alla data del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare la PEC dell’amministratore entro il 31 dicembre 2025, o in caso di una nuova nomina o rinnovo degli amministratori precedente a tale data, contestualmente alla pratica di nomina/rinnovo cariche (entro gli ordinari 30 giorni da tale evento);
- l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere diverso da quello della società: o l’amministratore dovrà essere in possesso di una PEC personale: pertanto, tutte le imprese che hanno già comunicato- alle Camere di Commercio che lo permettevano - l’indirizzo PEC della società quale PEC individuale degli amministratori, devono comunicare l’indirizzo PEC personale dell’amministratore, entro il 31 dicembre 2025 o contestualmente alla pratica di nomina/rinnovo cariche, se precedente;
- la pratica è esente da diritti e bolli;
- in caso di inadempimento si applica la sanzione da euro 103 ad euro 1.032.