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polizza rischi catastrofali

E' stato convertito in legge il Decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali. In fase di conversione in legge sono stati approvati alcuni emendamenti finalizzati a chiarire alcuni aspetti dubbi sull’obbligo assicurativo.

giovedì 19 giugno 2025

E’ stata pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2025 la Legge 27 maggio 2025, n. 78, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali

 

In fase di conversione rimane confermata la proroga disposta con il decreto legge. Anche la proroga è stata più volte sollecitata da diverse Associazioni, tra cui Confcooperative, in considerazione della non completa chiarezza di alcuni ambiti applicativi della disciplina e della necessità, sia per le imprese di assicurazione che per le imprese tenute a stipulare le polizze, di definire e condividere adeguate proposte e le necessarie informazioni.

 

Con riferimento alle modifiche apportate in sede di conversione in legge, si riportano di seguito le novità introdotte.

 

DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELLE IMPRESE

La legge di conversione ha cambiato il riferimento normativo per la determinazione della dimensione delle imprese, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione e delle relative scadenze. In particolare, si ricorda che con il DL n.39 del 2025 sono stati modulati i termini per adempiere all'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali - inizialmente fissato al 31 dicembre 2024 e successivamente posticipato al 31 marzo 2025 con la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (articolo 13, comma 1, DL n.202 del 2024) – prevedendo scadenze differenziate in base alla dimensione dell’impresa.

Nello specifico, nel mantenere la scadenza del termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, con una decorrenza del trattamento sanzionatorio al 30 giugno 2025, il termine è stato differito dal 31 marzo 2025 al:

- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni; 

- 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese.

La nozione di piccola e media impresa è così definita:

- microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

- piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

- media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 occupati e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per l’individuazione delle grandi imprese, rimane confermato il riferimento alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva UE 2013/34, modificato dalla Direttiva UE 2023/2775, sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;

- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI DA ASSICURARE

Viene chiarito che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.

 

CHIARIMENTI IN MERITO AGLI IMMOBILI ABUSIVI

Un ulteriore correttivo approvato interviene sull'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n.213/2023, prevede che l'assicuratore sarà tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:

- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;

- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Viene poi stabilito che per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

BENI NON DI PROPRIETÀ DELL’IMPRENDITORE

Si chiarisce che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza.

Il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l'indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme predette, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile.

 

NESSUNA FRANCHIGIA PER LE GRANDI IMPRESE

Si escludono dallo scoperto o franchigia fino al 15% del danno le grandi imprese, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera o), del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del Made in Italy n.18/2025, e alle società controllate e collegate che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo.

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