Breaking coop

EVR 2026: confermato il 4% per il settore edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Tutti i dettagli del nuovo accordo per l'erogazione dell'EVR 2026

venerdì 17 luglio 2026

Il 25 giugno 2026 le associazioni datoriali del settore edile — Legacoop Lombardia, Confcooperative Milano e dei Navigli e AGCI Lombardia — insieme alle organizzazioni sindacali territoriali (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) hanno sottoscritto il Verbale di verifica per l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) relativo all'anno 2026.

Per le cooperative associate che operano nel comparto edile, ecco cosa cambia e cosa serve sapere.

 

Cos'è l'EVR e perché si rinnova ogni anno

 

L'EVR è una componente retributiva variabile prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL) sottoscritto il 24 maggio 2022, il cui diritto all'erogazione dipende dall'andamento congiunturale del settore edile sul territorio. Ogni anno le parti sociali verificano quattro parametri, ciascuno con lo stesso peso (25%): numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile, monte salari denunciato, ore denunciate al netto della cassa integrazione guadagni e numero di imprese iscritte.

 

L'esito della verifica 2026

 

Per il 2026 tutti e quattro i parametri territoriali sono risultati positivi. Questo significa che l'EVR è dovuto nella misura piena, pari al 4% dei minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2025, da corrispondere in quote mensili a operai e impiegati — compresi gli apprendisti — per le imprese che hanno anche i propri parametri aziendali positivi.

A titolo di esempio, il valore mensile pieno va da circa 43 euro per il 1° livello fino a oltre 108 euro per l'ex 8° livello (soppresso nel 2018 ma ancora presente come riferimento tabellare).

 

L'eccezione: il parametro aziendale

 

La verifica territoriale positiva non basta da sola. Ogni singola impresa deve verificare anche i propri parametri aziendali:

  • ore denunciate in Cassa Edile al netto della cassa integrazione;
  • volume d'affari IVA, rilevabile dalle dichiarazioni annuali.


Se un'impresa non raggiunge uno dei due parametri, può erogare l'EVR in misura ridotta, pari al 65% del valore territoriale. Se non raggiunge entrambi i parametri, può non erogarlo affatto.

 

Cosa devono fare le cooperative che si trovano in questa situazione

 

Le imprese che intendono non erogare l'EVR, o erogarlo ridotto al 65%, devono seguire una procedura di autodichiarazione formale, da inviare — su carta intestata — a Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Legacoop Lombardia, Confcooperative Milano e dei Navigli, AGCI Lombardia e, se presenti in azienda, a RSA o RSU.

La scadenza è tassativa: entro e non oltre il 30 ottobre 2026.
 

Documenti da scaricare

EVR_verbale.pdf (128,86 KB)

Resta informato