Breaking coop

CONTRATTO A TERMINE

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 fornisce alcune prime indicazioni in materia.

giovedì 19 ottobre 2023

A distanza di svariati mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di contratto a termine – introdotte con il D.L. n. 48/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 85-2023 – con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro, sentito anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce alcune prime indicazioni in materia, tenendo conto anche di alcune richieste di chiarimento nel frattempo pervenute.

 

Il Ministero concentra la sua attenzione sul nuovo regime delle causali che possono legittimare l’apposizione del termine del contratto, ferma restando la possibilità di stipulare, prorogare o rinnovare liberamente rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche per il tramite della somministrazione di lavoro, entro primi i 12 mesi.

 

Pur sempre entro un limite complessivo del rapporto a tempo determinato con uno stesso datore di lavoro pari a 24 mesi, salve diverse disposizioni della contrattazione collettiva, il compito di individuare le causali ammissibili è ora affidato in primo luogo alla contrattazione collettiva leader cioè, sottoscritta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche di II° livello e inclusa quella di prossimità.

 

A riguardo, la circolare precisa che restano pienamente agibili le causali già contenute nei nostri contratti collettivi a meno che non operino un mero rinvio formale alle causali legali stabilite dal D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità), rimanendo invece applicabili quelle riconducibili al regime introdotto a suo tempo con il D.L. 71/2023 (c.d. Sostegni-bis), data la sostanziale identità di tale previsione con la disciplina ora in vigore.

 

In secondo luogo, in assenza di indicazioni da parte della contrattazione collettiva leader, o come appena detto le causali in essa contenute non possano essere considerate ancora applicabili, FINO AL 30 APRILE 2024 le parti del contratto individuale di lavoro (impresa e lavoratore) possono individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che agiscano come legittime causali per contratti a termine che superino i 12 mesi di durata, ma pur sempre entro il limite dei 24 mesi complessivi.

 

La circolare, semmai vi fossero dubbi, specifica che la data del 30 aprile 2024 va letta come termine entro cui stipulare il contratto di lavoro, con una durata dello stesso che potrà anche andare oltre.

 

Quale terza e ultima fattispecie di causale legittima, non modificata dall’intervento normativo adottato nei mesi scorsi, si ricorda la possibilità del datore di lavoro di ricorrere al contratto a termine oltre 12 mesi di durata e fino a 24 in presenza della necessità di sostituire altri lavoratori, sempreché, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2015 nella parte non modificata, il divieto di sostituzione per lavoratori che esercitino il diritto di sciopero e l’opportunità, evidenziata dalla circolare, di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione tanto più se l’impresa intenda avvalersi di benefici contributivi previsti dal nostro ordinamento per tali situazioni.

 

Il Ministero si sofferma inoltre su un altro elemento significativo della nuova disciplina, introdotto in sede di conversione del D.L. 48/2023, vale a dire sul REGIME TRANSITORIO che permette utilmente di conteggiare soltanto i contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 5 maggio 2023 ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l’insorgere dell’obbligo di indicare la causale escludendo, quindi, dal calcolo complessivo della durata quella relativa a contratti instaurati, prorogati o rinnovati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge (la circolare contiene a riguardo utili esempi per comprendere meglio il funzionamento di questo importante meccanismo).

 

Non va dimenticato che con le nuove disposizioni, in una logica di uniformità, si è determinato anche per il rinnovo di contratto a termine un vincolo della causale solo al superamento di un periodo di 12 mesi di durata complessiva del rapporto (e non immediatamente), parificando in questo senso il regime già vigente in caso di proroga.

 

Sempre in attuazione del D.L. n. 48/2023 dal regime delle causali appena illustrato sono esonerati, tra gli altri, i contratti stipulati da università ed enti di ricerca privati con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, contratti per il quali vige la disciplina in vigore prima del D.L. n. 87/2018, cosiddetto Decreto “Dignità”.

 

Sebbene non menzionato nella circolare, ci preme ricordare che in termini generali le causali non sono richieste, anche e soprattutto, laddove si tratti di attività stagionali (di cui al D.P.R. n. 1525/1963 o come specificate in sede di contrattazione collettiva).

 

Da ultimo, il Ministero del Lavoro illustra le novità normative che hanno interessato la somministrazione di lavoro e nello specifico il calcolo del limite quantitativo di ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato che possono essere presenti presso un utilizzatore in rapporto ai suoi lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio.

 

Ricordando che per legge, in assenza di specifiche e diverse indicazioni presenti nella contrattazione collettiva, tale limite è fissato in via generale nella misura del 20%, in base alle nuove disposizioni è ora stabilita l’esclusione dal meccanismo di calcolo:

  • da un lato, dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato, ferme restando eventuali diverse clausole presenti nei contratti collettivi;
  • dall’altro, in maniera tassativa, e quindi a prescindere dalle disposizioni contrattuali, di soggetti in mobilità, di persone che godano da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali oppure di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dal DM Lavoro del 17 ottobre 2017 (identica esclusione che già vige con riferimento al limite quantitativo previsto per la somministrazione a tempo determinato).
Resta informato