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COMUNICAZIONE ANNUALE COOPERATIVE EDILIZIE

Le Cooperative edilizie di abitazione e loro Consorzi iscritti all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 della legge n.59/1992 devono inviare, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione annuale per documentare l’attività svolta nell’anno 2025.

martedì 16 giugno 2026

Si ricorda che le Cooperative edilizie di abitazione e loro Consorzi iscritti all’Albo Nazionale di cui all’art. 13 della legge n.59/1992 devono inviare, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione annuale per documentare l’attività svolta nell’anno 2025.

 

Tale comunicazione va indirizzata al:


Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza
Direzione Generale servizi di vigilanza
Divisione II – Albi, contributi degli enti cooperativi, studi e analisi sul sistema cooperativo
Albo nazionale delle società cooperative edilizie, di abitazione e dei loro consorzi
Viale America 201 – 00144 Roma


La comunicazione deve essere inviata utilizzando lo schema allegato, firmata digitalmente dal legale rappresentante e trasmessa esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: dgvescgc.alboedilizie@pec.mise.gov.it


Qualora il rappresentante legale non fosse munito di firma digitale, la stessa dichiarazione deve essere sottoscritta con firma olografa, poi scannerizzata ed inviata tramite pec, allegando la fotocopia del documento di identità.


Il mancato invio della comunicazione annuale, anche se non comporta più l’automatica cancellazione dall’Albo dell’ente, costituisce inadempienza di legge. Pertanto, gli uffici ministeriali competenti avvieranno un’istruttoria che verrà sottoposta all’ esame del 
Comitato di cui al richiamato art. 13, con la conseguenza che non verrà rilasciato il certificato d’iscrizione fino a quando la comunicazione non sarà stata inviata.


Per evitare la cancellazione dall’Albo, è necessario che dalla comunicazione trasmessa al Ministero risulti che, alla data del 31 dicembre 2025, il numero dei soci non sia inferiore a 18, così come disposto dall’articolo 13 della legge medesima.


Per le Cooperative che sono state recentemente cancellate dall’Albo, si fa presente che, qualora ne abbiano interesse, potranno presentare nuovamente domanda di iscrizione (che si allega alla presente) con le modalità di cui al D.M. 6/10/1997 pubblicato sulla G.U. n. 
287 del 10/12/1997.


Si ricorda, inoltre, che deve essere sempre allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
 

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