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CCNL PULIZIE E MULTISERVIZI

Siglata lo scorso  13 giugno l'ipotesi di rinnnovo del CCNL Servizi di Pulizia e Servizi integrati/Multiservizi. Il CCNL era scaduto il 31 dicembre 2024.

giovedì 19 giugno 2025

Si è chiusa nella nottata del 13 giugno scorso la trattativa per il rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia e Servizi integrati/Multiservizi. Il CCNL era scaduto il 31 dicembre 2024, ed il rinnovo prevede una vigenza 2025-2028 ed un’entrata in vigore dal 1° giugno 2025 fatte salve specifiche decorrenze previste nel testo dell’Accordo.

 

La trattativa ha permesso di raggiungere un’intesa per la sostenibilità ed il rilancio del settore, coniugando due priorità fondamentali: adeguamenti salariali per tutelare il potere di acquisto di lavoratrici e lavoratori e una parziale rivisitazione della normativa per consentire la tenuta ed il rilancio del settore.

 

Al termine di un lungo e complesso negoziato, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi è stata siglata tra le associazioni datoriali Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi – che rappresentano il 70% delle imprese del settore – e tra i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, coinvolgendo oltre 600mila lavoratrici e lavoratori in tutta Italia.

 

L’Associazione ANIP-Confindustria pur avendo partecipato attivamente nei mesi scorsi al negoziato, ha ritenuto non ci fossero le condizioni per sottoscrivere l’Accordo.

 

In sintesi, i principali contenuti dell’Accordo:

 

• Sfera di applicazione:

Istituita una specifica commissione paritetica, composta da 6 componenti per parte sindacale e datoriale, finalizzata a determinare le concrete condizioni per una analisi e una razionalizzazione della sfera di applicazione del contratto, allo scopo di garantire una puntuale applicazione del CCNL e di prevenire e contrastare fenomeni di dumping contrattuale (art. 1).

 

• Lavoro a tempo parziale:

- Riviste le condizioni per consolidare le ore di lavoro supplementare, prevedendo un duplice meccanismo differenziato per le imprese “virtuose” che, su richiesta scritta delle R.S.U./R.S.A. e/o delle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, avviano l’esame congiunto con le modalità previste dal CCNL e, d’altra parte, le imprese che non danno riscontro formale per il confronto richiesto. In caso di regolare convocazione dell’esame congiunto entro i 20 giorni dal ricevimento della richiesta, verificate le condizioni per il consolidamento delle ore supplementari, collegate ad esigenze lavorative di carattere strutturale, al netto quindi delle ore effettuate per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la Direzione Aziendale consoliderà almeno il 15% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso dell’anno precedente, con decorrenza, di norma, dal mese successivo alla conclusione dell’esame congiunto, solo previo accordo con il dipendente, tramite modifica del contratto individuale di lavoro. In caso contrario, decorsi 20 giorni dalla richiesta di incontro per l’espletamento dell’esame congiunto senza che la Direzione Aziendale abbia dato riscontro formale, il lavoratore avrà diritto all’incremento del proprio orario di lavoro contrattuale, nella misura di almeno il 30% con decorrenza dal mese successivo alla richiesta di incontro. Qualsiasi azione di incremento orario potrà perfezionarsi esclusivamente previo accordo con il dipendente, tramite modifica del contratto di lavoro individuale (art. 33).

- Per le nuove assunzioni successive alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, portato a 15 ore il minimo settimanale dell’orario di lavoro e modificato, conseguentemente, anche il proporzionamento per il part-time verticale e misto con orario minimo mensile di 65 ore e orario minimo annuale di 640 ore (art. 33).

 

• Trattamento di malattia ed infortunio:

- Introdotto l’obbligo per il datore di lavoro, entro 15 giorni dal ricevimento di esplicita richiesta del lavoratore, di informarlo circa il numero di giornate di assenza per malattia registrate al momento dell’invio della risposta a tale richiesta dell’interessato; istituzione di una nuova Commissione paritetica nell’ambito dell’Organismo Nazionale Bilaterale (ONBSI), su modello di quella già prevista nel CCNL del 2021, con il compito di monitorare il fenomeno delle micro-assenze per malattia (art. 51).

 

• Congedi per le donne vittime di violenza di genere:

- Riconoscimento del computo del periodo di congedo per le donne vittime di violenza di genere oltre che ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto anche ai fini della maturazione dei permessi (rol ed ex festività) (art. 52-bis).

- Modifica dell’indennità erogata nel caso di proroga del congedo per ulteriori 90 giorni da diritto al pagamento di un’indennità pari al 70% ad un’indennità pari al 100% della retribuzione corrente (art. 52-bis)

- Introduzione dell’impegno, ove possibile, delle associazioni datoriali stipulanti il CCNL, anche tramite gli enti bilaterali, di rendersi disponibili a valutare la ricollocazione della lavoratrice vittima di violenza di genere in altre aziende associate, nel caso in cui l’azienda oggetto della richiesta di trasferimento della lavoratrice abbia un’unica sede di lavoro (art. 52-bis).

 

• Aggiornamento normativo:

- Costituzione di un gruppo di lavoro paritetico composto da 6 componenti per parte datoriale e sindacale, al fine di attuare un percorso comune volto all’aggiornamento normativo del CCNL, che avvierà la propria attività dalla sottoscrizione dell’accordo ed entro il 31 dicembre 2026.

 

Parte economica

La parte economica consiste in un aumento salariale complessivo pari a 215 euro lordi al livello medio di settore (secondo livello, parametro 109), comprensivi del recupero inflattivo del periodo pregresso 2021 – 2024, pari ad un aumento sui minimi tabellari del 16,6% e suddivisi nelle seguenti tranches (articolo 73):

- 01 luglio 2025 euro 40,00 lordi *cui si aggiungono euro 10,00 previsti dal precedente CCNL

- 01 maggio 2026 euro 35,00 lordi

- 01 ottobre 2026 euro 35,00 lordi

- 01 maggio 2027 euro 30,00 lordi

- 01 dicembre 2027 euro 20,00 lordi

- 01 luglio 2028 euro 25,00 lordi

- 01 ottobre 2028 euro 20,00 lordi

- 01 marzo 2029 euro 10,00 lordi

 

Le parti concordano sulla esigenza di richiedere con urgenza l’emanazione delle tabelle di costo del lavoro nazionali susseguenti alla entrata in vigore del presente Accordo e per tutta la vigenza contrattuale.

 

Nelle more dei tempi necessari al Ministero per la promulgazione, le parti si impegnano, contestualmente alla sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo contrattuale, all’emanazione di tabelle di costo della manodopera che identifichino l’incremento economico con riferimento alle decorrenze delle diverse tranches, propedeutiche ad una immediata presentazione al Ministero.

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