Per quanto di interesse, si evidenzia che l’art. 6 (Differimento di termini in materia di giustizia e di professioni pedagogiche) prevede al comma 10 due disposizioni in relazione all’albo dei pedagogisti e degli educatori istituito dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 (si veda la nostra circolare 1800 del 3 giugno 2024 a cui si rinvia per tutti i dettagli).
In primo luogo, si prevede la proroga del termine (che era stato fissato al 6 agosto 2024 e prorogato al 31 marzo 2025) al 31 marzo 2026 per presentare la domanda di iscrizione come previsto dall'articolo 10 della suddetta legge. Sui siti dei Tribunali sono state fornite le indicazioni e si è inoltre specificato che le domande inviate dopo il 31 marzo 2025 verranno quindi esaminate nel merito, senza necessità che siano nuovamente riproposte.
Inoltre, si chiarisce definitivamente con una previsione di interpretazione autentica che “Resta ferma, fino alla prima formazione dell'elenco di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024, la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, della legge n. 55 del 2024”.